AEC Industria 30.07.2014 – AEC Industria 20.03.2002. Analisi.

Come già riportato nella nostra circolare n. 63/2014, riteniamo utile richiamare all’attenzione le principali differenze tra la più recente versione dell’AEC Industria e quella precedente del 2002:

 

  • Art.2 – Ridimensionamento favorevole delle variazioni unilaterali del contratto. L’agente può rifiutare le variazioni contrattuali (riduzioni di prodotti, zona e provvigioni) il cui valore delle stesse è pari o superiore al 5,1%, attribuendo la risoluzione ad iniziativa della preponente. Inoltre, l’arco temporale riferito alla somma delle variazioni, è aumentato da 12 a 18 mesi per i plurimandatari e da 18 a 24 per gli agenti monomandatari. Pertanto, la preponente può esercitare il potere unilaterale di variare il contenuto economico del rapporto solo per i casi di lieve entità, ovvero fino al 5%.
  • Art.3 – L’addebito del campionario può essere previsto esclusivamente per determinati motivi non dovuti alla normale usura.
  • Art.4 – Il periodo di prova, in caso di rinnovo di rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti), può essere stabilito dalla preponente solo nel primo mandato.
  • Art. 5 – E’ stato dimezzato da 60 a 30 giorni il temine per il rifiuto, da parte della mandante, della proposta d‘ordine trasmessa dall’agente (salvo accordi diversi tra le parti).
  • Art. 6 – È modificato il termine per il diritto alle provvigioni, relativamente ad affari conclusi dopo la cessazione del contratto di agenzia, da 4 a 6 mesi.
  • Art. 7 – In caso di ritardato pagamento delle provvigioni è prevista l’applicazione degli interessi secondo il dettato del D.lgs nr. 231/2002.
  • Art.10 – Le indennità di fine rapporto saranno computate su tutte le somme percepite dall’agente nel corso del mandato stesso, nonché sulle somme per le quali sia sorto il diritto al pagamento in favore dell’agente, anche se le stesse non siano state in tutto o in parte ancora corrisposte (maturate). È stato introdotto il diritto alle indennità anche a seguito del conseguimento della pensione anticipata Enasarco, nonché al conseguimento della pensione INPS, sia di vecchiaia che anticipata. I criteri per la corresponsione delle indennità di fine rapporto si applicano anche al contratto a termine, ancorché non rinnovato o prorogato. Per quanto concerne l’indennità meritocratica si segnala che è variato completamente il sistema di calcolo.
  • Art. 13 – Il termine di sospensione del rapporto, in caso di gravidanza, di adozione o di affidamento è stato aumentato da 8 a 12 mesi. Inoltre è previsto il periodo di 5 mesi di sospensione anche per i casi di interruzione della gravidanza.
  • Art.14 – Si rafforza la natura complementare dell’indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale (1751 bis) rispetto a quanto previsto dall’art. 1751 C.C.

Cordiali saluti

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