Casistiche

Alcune problematiche gestite da Fnaarc

 

Previdenza

D: Un associato, commerciante da oltre 20 anni, durante i quali per otto ha fatto contemporaneamente anche l’agente di commercio, chiede se al raggiungimento dell’età pensionabile potrà avere diritto alla pensione Enasarco avendo versato contributi per otto anni.

R: Assolutamente no, poiché non raggiunge il minimo di anni di contribuzione (20 anni).

Contrattualistica

D: Provvedo a trasmetterle la lettere della ditta X con la quale mi comunica la cessazione del mandato. Avevo iniziato nel Dicembre 2014 con un buon operato, ma negli ultimi due anni è andato a scemare causa anche all’inserimento degli articoli da parte della ditta direttamente nella grande distribuzione, rendendo sempre meno competitive le condizioni da me proposte alla mia clientela.

Desidero sapere:

  1. Se devo restituire firmata la lettera allegata, come viene richiesto dalla ditta
  2. Quali sono le indennità previste a mio credito in questo caso

R: Prima di accettare per accettazione è necessario verificare che i termini del preavviso siano corretti. Occorre quindi che si legga sul Contratto di Agenzia se, il riferimento di legge che regola il preavviso, è il codice Civile oppure gli A.E.C. settore commercio o industria.

 Legale

D: Avremmo necessità di sapere se in una eventuale causa con la mandante di un nostro iscritto che per 10 anni è stato una società di persone (SNC) poi nell’ultimo anno si è trasformato in ditta individuale, il foro competente è la sede dell’agente o della mandante?

R: Ai sensi dell’art. 5 del codice di procedura civile, la giurisprudenza e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.

In poche parole se l’agente è oggi persona fisica e oggi si inizia la causa, la competenza è del Giudice del lavoro. E’ chiaro che se il contratto di agenzia è rimasto lo stesso essendosi determinata da parte dell’agente solo una successione fra la s.n.c. e la persona fisica, la competenza del Giudice del Lavoro si estenderà anche al periodo in cui agente era la s.n.c.

Fiscale

D: Le imprese familiari sono soggette al pagamento dell’IRAP?

R: la nostra parte politica dovrà valutare di ben concertare un’azione incisiva a tutela della nostra categoria.

Le imprese familiari sono soggette all’IRAP secondo la sentenza n. 1537/2014, depositata in cancelleria il 27 Gennaio 2014, diverse Agenzie delle Entrate rifiutano i rimborsi sulla base di questa sentenza. La Suprema Corte ha cassato senza rinvio, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, una decisione della Commissione Tributaria regionale lombarda, con la quale era stato riconosciuto il rimborso IRAP ad un agente di commercio, costituito sottoforma di impresa familiare. Richiamando la sentenza n 10777/2013, la Suprema Corte ha ricordato che per l’Irap, a differenza delle imposte dirette, non ha rilevanza il reddito o il patrimonio in sé, ma lo svolgimento di un’attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi. In questo quadro normativo, mentre il reddito derivante dall’impresa familiare e risultante dalla dichiarazione dei redditi viene imputato, a determinate condizioni, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione dei familiari (con il titolare che deve essere titolare, come minimo, del 51%), l’imprenditore familiare è anche soggetto passivo Irap, in quanto detta imposta colpisce il valore della produzione netta dell’impresa e la collaborazione dei partecipanti all’impresa familiare integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare (etero – organizzazione dell’esercente l’attività).

Quindi il ruolo del collaboratore familiare viene visto dalla Suprema Corte come più “incisivo”, ai fini Irap, di quello del dipendente, il quale, sulla base di alcune pronunce, ove presti la propria attività ad un livello meramente esecutivo e a tempo parziale, può non determinare quel quid pluris a livello organizzativo richiesto dalla Corte come requisito indispensabile per essere soggetti passivi Irap. Anche recentemente la Suprema Corte ha confermato il proprio recente indirizzo in base al quale un dipendente part -time e con mansioni meramente esecutive non qualifica il requisito organizzativo indispensabile per la soggettività passiva al tributo regionale.

Stando così le cose non saprei cosa suggerire all’ Associato, in quanto il quadro normativo non è previsto che venga a breve corretto, e stante la sentenza di cui sopra appare improbabile che il ricorso venga accolto in favore del contribuente.

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