Certificazione unica – Trasmissione

Per le certificazioni uniche non contenenti dati da utilizzare per il mod. 730 precompilato è ammesso l’invio anche oltre il 7 marzo 2017.

Si ricorda che i sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate con la Certificazione unica i dati relativi ai redditi, alla previdenza e all’assistenza dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi.

Il suddetto modello ordinario 2017 relativo al periodo d’imposta 2016 deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2017 (D.L. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016 ).

L’Agenzia delle entrate ha diramato il comunicato stampa del 3 marzo 2017, con il quale ha annunciato che la trasmissione delle certificazioni uniche, che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata (come ad esempio redditi esenti o non dichiarabili con il mod. 730), può avvenire anche oltre il 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770, cioè entro il 31 luglio 2017.

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