CIRCOLARE INPS N.4/2020 – esteso anche al biennio 2017-18 l’Indennizzo per cessazione attività commerciale

 

La Legge di Bilancio del 2019 aveva introdotto l’indennizzo per cessata attività. Questo indenizzo pari a 513,01 €  era previso per coloro che chiudessero a partire dal 1 Gennaio 2019.
L’INPS ha emanato la circolare n. 4 del 2020 con la quale ha esteso questo indennizzo anche al biennio 2017-2018 (1 Gennaio 2017 – 31 Dicembre 2018).

L’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale è una prestazione economica concessa a soggetti che svolgono una determinata attività autonoma e che cessano di lavorare senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Questo indennizzo, introdotto in via temporanea dal decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è divenuto una misura stabile dal 1° gennaio 2019, per effetto della legge di bilancio 2019. L’indennizzo è finanziato con l’aliquota del contributo aggiuntivo dello 0,09% ed è concesso nei limiti delle risorse del Fondo istituito nell’ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali e quindi anche Agenti di commercio

Per quanto concerne i requisiti, le condizioni di accesso, le modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento e incompatibilità restano ferme le istruzioni già fornite dall’INPS con lcircolare n. 77 del 2019.

 

A CHI E’ RIVOLTO

Sono destinatari di tale beneficio esclusivamente gli iscritti alla Gestione commercianti che esercitano determinate attività:

  • attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;
  • attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante, in qualità di titolari o coadiutori.

Per effetto delle norme vigenti, tra i beneficiari rientrano anche:

  • gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;
  • gli agenti e rappresentanti di commercio.

 

DECORRENZA E DURATA

L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se, a quella data, risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti e il soggetto non svolge alcuna attività lavorativa.
Viene erogato fino a tutto il mese di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia vigente nella Gestione commercianti.
Il periodo di godimento dell’indennizzo è utile, nell’ambito della Gestione commercianti, ai fini del solo diritto a pensione, non per la misura.

 

REQUISITI SOGGETTIVI

Per conseguire l’indennizzo occorre al momento della domanda amministrativa: 

1) avere compiuto 62 anni di età, se uomo, o 57 anni di età, se donna; 

2) essere iscritto, al momento della cessazione dell’attività, per almeno cinque anni anche non continuativi, come titolare o coadiutore, nella gestione speciale commercianti Inps

3) aver cessato definitivamente l’attività commerciale

4) aver riconsegnato al comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto ovvero quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata.

 

COME FARE DOMANDA

La domanda per ottenere l’indennizzo può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato, denominato “Domanda di indennità commercianti”.
In alternativa si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • Enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
  • Fnaarc Milano mette a disposizione degli associati un servizio gratuito per la richiesta dell’indennizzo. Per informazioni contattare i nostri uffici allo 02.7645191
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