Dati delle fatture emesse e ricevute

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento recante: ”Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127”.

Si ricorda che i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni riferite alle oper

azioni effettuate dal 1° gennaio 2017 (art. 1, co.3, D.lgs. n.127/2015 e ns. circ. n. 115/2015).

Gli stessi dati possono essere acquisiti dall’Agenzia delle entrate anche qualora il soggetto passivo, che ha esercitato l’opzione, trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio.

In attuazione della citata norma, con il provvedimento in esame sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole e soluzioni tecniche nonché i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni.

Al fine di consentire la trasmissione telematica dei dati, per l’esercizio dell’opzione in esame, i contribuenti devono trasmettere, distintamente, le informazioni di tutte le fatture emesse nel corso del periodo d’imposta, le fatture ricevute e registrate, comprese le bollette doganali, nonché le relative variazioni, secondo le specifiche tecniche e le modalità di trasmissione, allegate al provvedimento in esame.

I dati devono essere trasmessi entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, mentre la comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo.

Per l’esercizio dell’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture, tale opzione può essere esercitata esclusivamente in modalità telematica, tramite un apposito servizio on-line presente sul portale web dell’Agenzia delle entrate, direttamente dal soggetto passivo IVA oppure da un suo delegato.

Il termine per l’esercizio dell’opzione è fissato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati ed ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso.

Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, viene previsto che l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui essa è esercitata.

La revoca dell’opzione può essere esercitata esclusivamente in modalità telematica, mediante apposita funzionalità presente sul medesimo portale web dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del quinquennio ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio.

Le informazioni acquisite vengono tempestivamente messe a disposizione, in forma organizzata e sicura, dei soggetti passivi IVA che hanno esercitato l’opzione, così consentendo di instaurare un processo di confronto tra l’Agenzia e quei contribuenti per i quali, dall’analisi dei dati trasmessi, emergano potenziali incoerenze.

Tutte le modalità di trasmissione avvengono attraverso protocolli sicuri su rete internet, mentre l’autenticità dell’origine dei dati è assicurata mediante autenticazione del trasmittente.

La sicurezza in ordine alla consultazione degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, invece, è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, oltre che dalla tracciatura degli accessi effettuati.

Cordiali saluti

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