Dichiarazione 730 precompilata – Modalità operative

Sono state definite dall’Agenzia delle Entrate le modalità operative con le quali i contribuenti, i sostituiti d’imposta, i Caf e gli intermediari abilitati possono accedere al modello 730 precompilato.

 

Come noto l’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che l’Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, renda disponibile telematicamente la dichiarazione 730 precompilata relativa ai redditi dell’anno precedente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L’articolo 1, comma 3, del predetto decreto dispone, poi, che la dichiarazione 730 precompilata sia resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o, conferendo apposita delega, tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un CAF o un professionista abilitato.

Il provvedimento in esame definisce la platea dei contribuenti destinatari della dichiarazione 730 precompilata per il primo anno di applicazione, in via sperimentale, delle citate disposizioni normative.

Il provvedimento stabilisce, inoltre, le modalità tecniche per consentire al contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione 730 precompilata; in particolare, il contribuente in possesso delle credenziali per l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate può accedere direttamente alla propria dichiarazione 730 precompilata mediante le apposite funzionalità rese disponibili nell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia.

Inoltre, il contribuente può accedere all’area autenticata utilizzando le credenziali rilasciate dall’Inps, in alternativa, può avere accesso alla propria dichiarazione 730 precompilata conferendo apposita delega al proprio sostituto d’imposta, se quest’ultimo presta l’assistenza fiscale, ovvero ad un CAF o ad un professionista abilitato.

In particolare i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, i CAF e i professionisti abilitati ricevono in via telematica dall’Agenzia delle entrate le dichiarazioni 730 precompilate degli assistiti che abbiano conferito apposita delega, formulando una richiesta contenente l’elenco dei codici fiscali di tali contribuenti, con l’indicazione di alcuni dati relativi alla delega ricevuta nonché di alcune informazioni desunte dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. Inoltre, i CAF e i professionisti abilitati, al fine di poter gestire eventuali richieste di assistenza non programmate, possono effettuare, previa acquisizione della delega, la richiesta di una singola dichiarazione 730 precompilata, che in tal caso viene resa disponibile in tempo reale (accesso via web). Al fine di consentire l’utilizzo dei dati indicati nelle dichiarazioni 730 precompilate per eventuali dichiarazioni rettificative o integrative, le richieste possono essere effettuate entro il 10 novembre.

Il provvedimento disciplina, altresì, il contenuto minimo e le modalità di conservazione della delega sopra citata.

Nel caso di presentazione diretta della dichiarazione 730 precompilata l’Agenzia delle Entrate rende disponibili i risultati contabili della dichiarazione al sostituto d’imposta.

Il provvedimento disciplina, inoltre, il trattamento degli esiti della dichiarazione nei casi in cui non sia possibile fornire al sostituto il risultato contabile ovvero il sostituto che riceve il risultato contabile non sia tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Il provvedimento è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

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