Dichiarazione IVA – Comunicazione a contribuenti e Guardia di finanza delle anomalie – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 maggio 2017

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 3 maggio 2017, recante: ”Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA ovvero l’hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA”.

Con il provvedimento in esame sono individuate le modalità con cui l’Amministrazione finanziaria comunica agli interessati le incongruenze relative alle dichiarazioni IVA e rende disponibili i dati a contribuenti e Guardia di finanza.

Si tratta di un istituto che garantisce al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili.

In particolare, l’Agenzia mette a disposizione le informazioni in suo possesso relativamente alla presenza, in Anagrafe tributaria, di una partita IVA attiva e della dichiarazione ai fini IVA per l’anno d’imposta 2015.

Tali elementi sono forniti per segnalare la possibile mancata presentazione della dichiarazione ai fini IVA per l’anno d’imposta 2016 ovvero l’erronea presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA.

La comunicazione arriva ai destinatari tramite Pec, ma è anche consultabile all’interno del proprio “Cassetto fiscale” e contiene:

  • il codice fiscale e le indicazioni anagrafiche del contribuente;
  • l’identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta;
  • la dichiarazione IVA 2016;
  • la dichiarazione IVA 2017 (se presente in Anagrafe tributaria);
  • il protocollo e la data di invio delle due dichiarazioni trasmesse.

L’amministrazione, inoltre, nel caso in cui non risulti pervenuta la dichiarazione 2017, avverte del fatto che il contribuente è ancora in attività alla data del 28 febbraio 2017.

Nel provvedimento in esame sono indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

I contribuenti, che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2016, possono regolarizzare la posizione presentandola entro novanta giorni decorrenti dal 28 febbraio 2017, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta.

Invece, i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2016 con la compilazione del solo quadro VA possono regolarizzare gli errori e le omissioni avvalendosi del nuovo ravvedimento, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Inoltre, l’’Agenzia delle entrate ha diramato il comunicato stampa del 5 maggio 2017, con il quale ha reso noto che saranno inviate moltissime e-mail agli indirizzi PEC di alcuni contribuenti che presentano eventuali anomalie nella dichiarazione IVA per consentire loro di controllarle e, se necessario, mettersi in regola.

Si tratta di un’opportunità per coloro che non hanno presentato la dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2016 o che l’hanno presentata compilando solo in parte il quadro VA.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”.

La richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni.

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