Disposizioni varie – Spesometro – Decreto milleproroghe

Conversione in legge n. 19 del 27 febbraio 2017

Il c.d. decreto milleproroghe è stato convertito in legge. In sede di conversione in legge sono state inserite numerose novità, anche per gli agenti di commercio, tra le quali si segnalano:

  • la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute (c.d. nuovo spesometro) su base semestrale;
  • la soppressione dell’obbligo di comunicazione dei beni dati in godimento ai soci;
  • l’obbligo di comunicazione per acquisti intracomunitari fino al 31 dicembre 2017.

Detrazione IRPEF in caso di acquisto di abitazione direttamente dalle imprese costruttrici (art. 9, comma 9-octies)

E’ prorogata dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 la possibilità di detrarre, ai fini IRPEF, dall’imposta lorda, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA, in relazione all’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

Obbligo di comunicazione per acquisti intracomunitari (art. 13, commi da 4-ter a 4-quinquies)

E’ prorogato al 31 dicembre 2017 l’obbligo di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea.

Si ricorda che, in base alle novità introdotte dal DL n. 193/2016, i modelli INTRASTAT per gli acquisti ed i servizi ricevuti erano stati soppressi con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

Soppressione dell’obbligo di comunicazione dei beni dati in godimento ai soci (art. 13, comma 4- sexies)

Le disposizioni, di seguito illustrate, sono state abrogate.

In merito ai beni dati in godimento ai soci, si ricorda che, al fine di garantire l’attività di controllo, nelle ipotesi in cui i costi relativi ai beni dell’impresa erano concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore comunicavano all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento.

Era demandato all’Agenzia delle entrate il compito di controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che avevano utilizzato i beni concessi in godimento, tenendo conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 139/2015 (art. 13-bis)

Sono estese le modalità di determinazione del reddito, previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali, redatti dall’Organismo italiano di contabilità (OIC), ad eccezione delle micro-imprese (comma 2, lettera a), n. 1) che modifica l’art. 83/TUIR).

Si consente a tali soggetti il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma, mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale (art. 109, commi 1 e 2, TUIR, come previsto dall’art. 2, comma 1, del decreto MEF 1 aprile 2009, n. 48, in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali) ovvero delle ipotesi in cui la rappresentazione di bilancio per ragioni di ordine fiscale cede il passo alla gestione degli effetti fiscali sulla base della natura giuridica delle operazioni (come nelle fattispecie aventi ad oggetto titoli partecipativi recata dall’art. 3 del predetto DM n. 48/2009), al fine di garantire l’applicazione di istituti fiscali quali l’esenzione delle plusvalenze e l’esclusione dei dividendi (comma 2, lettera a), n. 2), che aggiunge un nuovo comma 1-bis all’art. 83, TUIR).

A tal fine, ai soggetti che adottano in nuovi OIC si applicano le disposizioni contenute nei decreti di attuazione dell’art.1, comma 59, L. n. 244/2007 e dell’art. 4, comma 7-quater, D. lgs. n. 38/2005 in materia di principi contabili internazionali.

Coerentemente con le modifiche apportate dalle norme in esame, viene prorogato di 15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IRAP in favore delle imprese interessate dalle novità contabili in esame, con riferimento al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Sono quindi apportate alcune modifiche di coordinamento al TUIR.

Ai fini della determinazione del ROL (risultato operativo lordo, cioè la differenza tra il valore e i costi della produzione) non si tiene conto dei componenti positivi e negativi derivanti da operazioni di trasferimento di azienda (comma 2, lettera b)); si introduce un unico limite di deducibilità delle spese relative a più esercizi, costituito dalla quota delle stesse imputabile a ciascun esercizio, ad eccezione delle spese di rappresentanza (lettera c)); si consente il rispetto del principio di previa imputazione a conto economico dei componenti negativi anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, con riferimento a quei componenti di reddito che non transitano più al conto economico, pur se rilevati nello stato patrimoniale (lettera d)); si introduce la possibilità di fare riferimento, ai fini fiscali, a tassi di cambio alternativi rispetto a quelli della BCE, purché si tratti di quotazioni fornite da operatori indipendenti con idonee forme di pubblicità (lettera e)); si disciplina il trattamento fiscale della nuova contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, che sono iscritti a bilancio al valore di fair value (lettera f)).

In merito alle modalità di determinazione della base imponibile, anche a fini IRAP, sono esclusi i componenti positivi e negativi derivanti da trasferimenti di azienda.

Le nuove norme decorrono dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, anche ai fini IRAP.

E’ previsto un regime transitorio per i derivati diversi da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura, la cui valutazione assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo.

Sono previste norme speciali finalizzate a garantire, ai fini fiscali (anche a fini IRAP), la cristallizzazione delle rettifiche operate in sede di prima applicazione dei nuovi OIC.

Le nuove norme si applicano anche in caso di successivo aggiornamento dei principi contabili nazionali da parte dell’OIC.

E’ previsto un regime transitorio per le spese “fiscalmente capitalizzate” dai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (cd. IAS/IFRS Adopter), i quali possono mantenere il precedente regime fiscale.

Viene autorizzato il Ministro dell’economia e delle finanze ad adottare disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP in caso di approvazione o aggiornamento dei principi contabili nazionali.

E’ demandato a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la revisione delle disposizioni, recate dal citato DM 1 aprile 2009, n. 48 e dal DM 8 giugno 2011 (recante disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP) per la determinazione della base imponibile IRES e IRAP dei soggetti IAS/IFRS Adopter ora applicabili anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, nonché, al comma 11, delle disposizioni recate dal DM 14 marzo 2012, concernente l’attuazione della disciplina dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE).

Disposizione recante misure per il recupero dell’evasione (art. 14-ter)

Per il primo anno di applicazione, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute (c.d. nuovo spesometro) è effettuata su base semestrale.

Il termine per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è prorogato dal 25 luglio al 16 settembre 2017.

Per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018.

Per quanto riguarda l’adempimento relativo alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA rimangono ferme le scadenze trimestrali.

Cordiali saluti

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