EMERGENZA CORONAVIRUS – il ministro Gualtieri firma decreto per sospensione versamenti e adempimenti tributari

 

Roma, 25/02/2020

Prot. n. 0001465
Com. n. 9

Oggetto: Emergenza CORONAVIRUS – Schema di Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per i soggetti residenti nei comuni interessati dall’emergenza epidemologica da COVID-2019.

Con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata disposta la sospensione, per il periodo compreso dal 21 febbraio 2020 al 31 marzo 2020, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari a favore dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, alla data del 21 febbraio, avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa, nei territori dei seguenti Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto:

  1. Bertonico;
  2. Casalpusterlengo;
  3. Castelgerundo;
  4. Castiglione D’Adda;
  5. Codogno;
  6. Fombio;
  7. Maleo;
  8. San Fiorano;
  9. Somaglia;
  10. Terranova dei Passerini;
  11. Vo’ (unico Comune della Regione Veneto).

 

 

La sospensione dei termini riguarda, oltre i versamenti e gli adempimenti tributari, anche:

  1. quelli derivanti da cartelle di pagamento, emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’art. 29 del DL 31 maggio 2010, n. 78;
  2. gli adempimenti anche processuali;
  3. i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.

 

I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni suelencati, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori dei comuni interessati dall’emergenza epidemologica da COVID-2019, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

I sostituti di imposta, aventi sede legale o sede operativa nei territori suelencati, non debbono, inoltre, procedere all’effettuazione delle ritenute alla fonte (artt. 23, 24 e 29 del DPR n. 600), per il periodo compreso tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.

La ripresa dei versamenti e degli adempimenti è stabilita, in una unica soluzione, entro il mese di aprile 2020.

Come si legge nel comunicato diffuso dal MEF, dal 21 febbraio al 31 marzo 2020 negli 11 comuni interessati l’emergenza Coronavirus mette in pausa il Fisco, mentre per bollette, mutui e altri aspetti si dovrà attendere un nuovo decreto legge ad hoc, oltre a quello pubblicato il 23 febbraio, con precise indicazioni di cui tener conto.

 

CLICCA QUI PER LEGGERE IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO MEF

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