Emergenza pandemia COVID-19 – Sospensione termini e accertamento con adesione – Chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 23 marzo 2020

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 6 del 23 marzo 2020, recante: “Sospensione dei termini e accertamento con adesione – Articoli 67 e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto “Cura Italia”) – Primi chiarimenti”.

Con la circolare in esame L’Agenzia delle entrate fornisce i primi importanti chiarimenti sulla sospensione dei termini stabilita dal D.L. n.18/2020 (il c.d. decreto “Cura Italia”). Di seguito si illustrano i chiarimenti contenuti nella circolare in esame. La circolare in esame ricorda che sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori (art. 67, D.L. n.18/2020, il c.d. decreto “Cura Italia”.

Tale norma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento. E’ prevista anche la sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, con la precisazione che ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo (art. 83, D.L. n. 18/2020).

Quindi, per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020 con termine di impugnazione ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile e decorrerà dal 16 aprile. Per gli avvisi notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, l’inizio del decorso del termine per ricorrere slitta alla fine del periodo di sospensione. Sulla base delle suddette disposizioni, l’Agenzia delle entrate precisa che anche alle istanze di accertamento con adesione presentate dal contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica la sospensione disciplinata dal citato art. 83, D.L. n. 18/2020.

Quindi, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza del contribuente sia la sospensione prevista dal citato art 83, D.L. n. 18/202: ad esempio, nel caso di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020, considerato che:

• alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso;

• dal 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione, cui vanno sommati i residui 30 giorni risultanti dal precedente punto;

• essendo intervenuta, dal 9 marzo al 15 aprile, la sospensione dei termini prevista dall’art. 83, co. 2, D.L. n. 18/2020, alla data del 9 marzo risultano decorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 16 aprile, per cui il termine finale per la sottoscrizione dell’accertamento con adesione scade il 27 luglio. In caso di concreto e condiviso interesse, è possibile comunque svolgere il procedimento di accertamento con adesione, in un’ottica di “collaborazione e buona fede” tra fisco e contribuente, dando priorità alla tutela della salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti.

 

In questi casi il contraddittorio può avvenire “a distanza” privilegiando l’impiego di posta elettronica certificata, senza però escludere la mail ordinaria, qualora il contribuente non disponesse di una Pec, e utilizzando il telefono o l’eventuale strumento di videoconferenza. 

In particolare, la procedura prevede:

a) identificazione del contribuente o del suo rappresentante mediante l’invio tramite Pec o mail del documento d’identità del contribuente o del suo rappresentante e indicazione del numero di telefono o del dispositivo da utilizzare in caso di videoconferenza,

b) l’effettuazione del contraddittorio via telefono o videoconferenza,

c) la redazione del verbale del contraddittorio indicando Pec o mail con cui avverrà lo scambio del file,

d) l’invio tramite Pec o mail del file al contribuente o suo rappresentante per la “condivisione”, passaggio finalizzato a rilevare eventuali errori di bozza, e) da parte del contribuente (o del suo rappresentante) la stampa del file ricevuto dall’ufficio e sottoscrizione con una sigla su tutte le pagine, scanner del verbale sottoscritto e rinvio tramite Pec o mail all’Ufficio, allegando anche il documento d’identità,

f) da parte del verbalizzante dell’ufficio, a sua volta, la stampa del file ricevuto, la firma, l’acquisizione del protocollo e l’invio del documento al contribuente o al suo rappresentante, tramite Pec o mail.

 

 

Sia il contribuente che l’Ufficio si possono avvalere della firma digitale. Gli step descritti sono adattabili sia al procedimento di accertamento con adesione avviato dall’ufficio, tramite invito al contribuente, sia all’istanza di adesione riferita ad un processo verbale di constatazione presentata dal contribuente, sia alle adesioni ai fini delle altre imposte indirette o ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione o l’intesa con il contribuente. Tale sospensione non coinvolge il termine previsto per il versamento delle somme dovute da accertamento per adesione, cioè venti giorni dalla redazione dell’atto

 

 

 

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