Per il 2020 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco, già deliberate dall’ultimo Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione nel 2013.
Il contributo previdenziale obbligatorio da calcolarsi su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi è del 17,00% di cui il 14% destinato al calcolo delle prestazioni previdenziali ed il rimanente 3% destinato al ramo previdenza a titolo di solidarietà.
L’aliquota del 17,00% (8,50% a carico agente – 8,50% a carico ditta preponente) deve essere conteggiata sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali.
Minimali e Massimali
I versamenti previdenziali Enasarco prevedono una soglia minima e un tetto massimo annui, chiamati rispettivamente minimale contributivo e massimale provvigionale. L’importo base dei minimali e dei massimali viene annualmente rivalutato per tenere conto dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
Per il 2020 si attende di conoscere i dati forniti dall’Istat per il predetto aggiornamento.
– Il massimale è annuo e non è frazionabile in trimestri; una volta raggiunto, non è più possibile fare versamenti previdenziali in favore dell’agente.
In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.
– Per i minimali di contribuzione – a differenza dei massimali – è prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:
1-produttività: il minimale è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. Viceversa il contributo minimo non è dovuto se nel corso dell’anno il rapporto è stato totalmente improduttivo.
2-frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, l’importo del minimale è frazionato in quote trimestrali ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell’anno considerato, sempre che in almeno uno di essi siano maturate provvigioni, stante il principio di produttività.
La differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimale da versare è a totale carico della ditta mandante.
Una volta definiti, vi daremo comunicazione degli importi 2020 di minimali e massimali.
La Segreteria FNAARC Milano rimane come sempre a disposizione per eventuali dubbi e chiarimenti.