ENASARCO: Mutui Fondiari convenzionati

Enasarco ci ricorda che a far data dal 1° agosto 2014 è entrata in vigore la nuova Convenzione mutui stipulata tra la Fondazione Enasarco e la BNL Paribas e Banca Popolare di Sondrio con la previsione di un plafond di spesa di € 60.000.000,00.

 

All’erogazione del mutuo convenzionato da parte della banca, la Fondazione procede alla sottoscrizione di obbligazioni per un importo corrispondente a quello erogato.

Tuttavia nella pratica la Fondazione fa presente che in moltissimi casi, dopo aver autorizzato il mutuo agevolato, non riceva alcuna comunicazione in ordine alla rinuncia al mutuo Enasarco da parte dell’agente o alla mancata erogazione del medesimo da parte delle banche convenzionate.

Pertanto, lo stesso Enasarco deve effettuare periodicamente una ricognizione delle domande autorizzate alle quali però non ha fatto seguito l’erogazione effettiva del mutuo, così da poter gestire il plafond di spesa sulla base di quanto realmente erogato e non semplicemente autorizzato.

A questo scopo la Fondazione ha elaborato la seguente procedura sia di carattere transitorio (punti 1 e 2), sia per la disciplina a regine (punto 3):

  1. Per le autorizzazioni concesse tra il 01/08/2014 e il 31/12/2014 in relazione alle quali, dai dati in possesso della Fondazione, non risulti attivata l’istruttoria del mutuo, sarà inviata una lettera di revoca dell’autorizzazione stessa fatta salva la possibilità di dimostrare l’attivazione della procedura di mutuo e comunque il diritto a richiedere una nuova autorizzazione;
  2. Per le autorizzazioni concesse tra il 01/01/2015 e il 03/03/2015 in relazione alle quali, dai dati in possesso della Fondazione, non risulti attivata l’istruttoria del mutuo, sarà inviata una lettera di revoca dell’autorizzazione stessa e contemporaneamente una nuova lettera di autorizzazione avente scadenza 90 gg dalla data della lettera;
  3. Le autorizzazioni che saranno concesse a far data dal 25 maggio 2015 avranno una validità limitata nel tempo (90 giorni dalla data lettera) fatta salva la possibilità di richiedere, in caso di superamento del suddetto limite temporale senza la concessione del mutuo, una nuova richiesta di autorizzazione all’accesso alla Convenzione mutui.

Cordiali saluti

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