Importanti chiarimenti dell’ABI sui finanziamenti alle PMI e vademecum per la presentazione della domanda

 

 

Per completezza di informazione, vi comunichiamo che ABI ha fornito importanti chiarimenti sui finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19

Tali finanziamenti devono prevedere che:

– l’inizio del rimborso del capitale non avvenga prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi;

– l’importo non sia superiore al 25 % dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque l’importo del finanziamento non può essere superiore a 25.000 euro)

Pertanto, la norma prevede espressamente che la garanzia venga rilasciata a fronte di nuovi finanziamenti. 

Si ha un nuovo finanziamento quando, a seguito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza dal regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del decreto legge ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato.

Tale finanziamento non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito. La compensazione determinerebbe un avvio del rimborso del capitale prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia.

Inoltre, tale impossibilità di compensazione si verifica anche nel caso delle imprese che hanno comunicato di utilizzare la misura di sostegno finanziario di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 56 del Decreto legge n.18 dell’8 aprile 2020, cioè nel caso in cui gli importi accordati sulle aperture di credito non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020.

Analogamente a quanto indicato in precedenza, l’utilizzo del nuovo finanziamento per ridurre una esposizione preesistente determinerebbe un avvio del rimborso del prestito prima del termine dei 24 mesi.

 

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Ti infomiamo che Fidicomet e Merito di Credito, Enti del nostro sistema Unione Confcommercio Milano, hanno predisposto un vademecum su come accedere ai finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25mila euro per Micro e PMI (inclusi Professionisti e Lavoratori autonomi dotati di partita iva)

Vi ricordiamo che a partire dallo scorso venerdì 17 aprile, il Portale del Fondo di Garanzia Pmi, come indicato dal Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale-MCC), consente l’inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25 mila euro, di cui al Decreto legge dell’8 aprile scorso.

 

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