Le nuove misure anti-Covid in vigore dal 15 marzo al 6 aprile

 

Misure di contenimento adottate da Regione Lombardia e dal Governo: Le nuove misure anti-Covid in vigore dal 15 marzo al 6 aprile

 

Regione Lombardia informa che, in base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, da lunedì 15 marzo la Lombardia è collocata in “zona rossa” per un periodo di 15 giorni.

 

Pertanto, a seguito della citata Ordinanza ministeriale:

 

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali;

  • rimangono aperti i punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccai ed edicole e le altre attività di prima necessità individuate nell’allegato 23 del D.P.C.M. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale;

  • sono chiusi i mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, fatta eccezione per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

  • sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona. Rimangono aperte le sole attività indicate nell’allegato 24 del D.P.C.M. (lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse);

  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. L’asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar (codice ATECO 56.3) e fino alle ore 22.00 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;

  • restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona;
  • sospesa la didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado e le attività dei servizi educativi dell’infanzia. Rimane la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
  • sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento;

  • confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto;

  • sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;

  • sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale da ballo, discoteche o locali simili, sia all’aperto che al chiuso;

  • sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;

  • sospensione di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

 

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