PEC: cosa fare se l’indirizzo PEC è inattivo

Si informa che in data 9 febbraio 2016 è stato pubblicato all’Albo camerale l’elenco delle Imprese il cui indirizzo di Posta Elettronica Certificata, iscritto nel Registro delle Imprese, risulta – secondo la Direttiva MISE d’intesa con il Ministero della Giustizia del 28 marzo 2015 – inattivo in quanto revocato dal gestore.

 

Le Imprese coinvolte, infatti, avranno 30 giorni per comunicare al Registro delle Imprese un nuovo indirizzo PEC attivo. Decorsi i termini ed effettuati gli opportuni controlli, l’ufficio trasmetterà al Giudice del Registro l’elenco delle Imprese per le quali è possibile disporre la cancellazione della PEC.

Con l’occasione si ricorda che la domanda di iscrizione e variazione del solo indirizzo PEC da parte delle Società e delle Imprese Individuali è esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria.

SONO OBBLIGATE a comunicare la propria casella di Posta Elettronica Certificata, per la sua iscrizione nel Registro Imprese:

  • tutte le Società con qualsiasi natura giuridica (Società di Persone e Società di Capitali)
  • le Imprese Individuali (Eventuali Imprese Individuali già iscritte al Registro Imprese alla data del 20/10/2012 attive ma soggette a procedure concorsuali non sono, invece, obbligate ad iscrivere la PEC)

NON SONO OBBLIGATE alla comunicazione

  • le Società e le Imprese Individuali che presentano (o hanno presentato) istanza di cancellazione al Registro Imprese;
  • le Imprese Individuali già iscritte al Registro Imprese alla data del 20/10/2012 (data di entrata in vigore del decreto legge che ha introdotto l’obbligo), attive ma soggette a procedure concorsuali.

La casella PEC deve avere le seguenti caratteristiche:

  • l’indirizzo PEC comunicato al Registro Imprese deve essere esistente, valido e attivo al momento della comunicazione;
  • è necessario che l’indirizzo PEC di cui si chiede l’iscrizione sia riconducibile esclusivamente ed univocamente all’Impresa/Società stessa, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi;

Se la casella PEC comunicata al Registro Imprese:

  • risulta scaduta e non è rinnovabile/riattivabile (non viene rinnovata/riattivata dal gestore del servizio);
  • è stata revocata dal gestore;
  • è stata cancellata d’ufficio dal Registro Imprese in quanto risultante revocata, inattiva, inesistente

occorre comunicare al Registro delle Imprese un nuovo indirizzo PEC valido e attivo, dopo averlo richiesto ad uno dei gestori abilitati iscritti nell’elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Se invece la PEC, risultante iscritta al Registro Imprese, è scaduta/non attiva, ma viene rinnovata/riattivata dal gestore del servizio, anche successivamente alla scadenza, non è necessario effettuare alcuna comunicazione aggiuntiva al Registro Imprese; in questo caso, infatti, l’indirizzo PEC rinnovato corrisponde a quello che risulta già iscritto al Registro Imprese.

Cordiali saluti

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