PENSIONI 2023: quali novità ha introdotto la Legge di Bilancio

PENSIONI 2023: quali novità ha introdotto la Legge di Bilancio

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La Legge di Bilancio ha introdotto alcune novità in tema di trattamento pensionistico che riteniamo utile richiamare di seguito:

– “QUOTA 103”

– “OPZIONE DONNA”

– “APE SOCIALE”

 

“QUOTA 103” – Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile

La norma introduce una misura sperimentale per l‘anno 2023, prevedendo la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata ai lavoratori che entro il 31 dicembre 2023 risultino in possesso dei seguenti requisiti: età anagrafica di almeno 62 anni e anzianità contributiva minima di 41 anni (“pensione anticipata flessibile”, c.d. “Quota 103”). La misura sostituisce di fatto la precedente sperimentazione di “Quota 102”, prevista dalla scorsa legge di Bilancio (legge 30 dicembre 2021, n. 234), che prevedeva la possibilità di pensionamento anticipato con 64 anni di età ed almeno 38 anni di contribuzione. Il diritto, purché conseguito entro il 31 dicembre 2023, può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.

I destinatari di tale misura sperimentale sono gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (quindi, lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati).

È prevista l’erogazione del trattamento pensionistico a condizione che il valore lordo mensile non sia superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps previsto dalla legislazione vigente (che in via provvisoria, per il 2023, è pari 36.643 euro). Il trattamento integralmente spettante verrà erogato una volta terminato il periodo di anticipo, ovvero, solo a seguito della maturazione dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata ordinaria.

Per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata flessibile, è consentito cumulare i periodi assicurativi non coincidenti e sovrapposti presso tutte le gestioni amministrate dall’INPS seguendo le regole dettate dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il trattamento pensionistico di pensione anticipata flessibile non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il divieto di cumulo reddituale vale fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

In merito alla decorrenza del trattamento pensionistico in oggetto, i commi 4 e 5 della disposizione in commento prevedono due distinti criteri:

– gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023;

– gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

È prevista una clausola di salvaguardia che consente ai soggetti interessati e potenziali destinatari della misura sperimentale di aderire a forme pensionistiche più favorevoli.

 

Opzione donna 

La Legge di Bilancio 2023 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2022 del termine per la maturazione dei requisiti di accesso ad “Opzione donna”, apportando però rilevanti modifiche alla platea dei beneficiari e agli attuali requisiti d’accesso.

La misura è, infatti, ora riconosciuta non più a tutte le donne, dipendenti ed autonome, ma limitatamente alle lavoratrici che maturano, entro il 31 dicembre 2022, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, un’età anagrafica di 60 anni – ridotta a 59 in presenza di un figlio e a 58 in caso di due o più figli – e rientranti in una delle seguenti categorie:

– lavoratrici che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

– donne con riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

– lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. In questo caso la riduzione di due anni, rispetto ai 60 anni richiesti dalla misura, opera a prescindere dal numero di figli.

 

 

APE sociale

La Legge di Bilancio dispone la proroga al 31 dicembre 2023 dell’APE sociale, ossia l’anticipo pensionistico erogato dall’Inps in favore di lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili, disoccupati o caregiver, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive di questa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata Inps.

L’indennità in parola è riconosciuta, a domanda, al compimento dei 63 anni e fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento anticipato.

Resta ferma, per il 2023, l’estensione dell’accesso all’indennità in esame ad ulteriori categorie professionali gravose ed usuranti – come disciplinate e dettagliate nell’allegato 3 della legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 92, legge 30 dicembre 2021, n. 234) – nonché la riduzione a 32 anni del requisito dell’anzianità contributiva prevista per operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

 

La Legge di Bilancio non ha apportato modifiche alle misure “Quota 100”, “Quota 102”, “Pensione anticipata”:

Quota 100 e 102

Si confermano le due misure “Quota 100” e “Quota 102” sempreché la maturazione dei requisiti sia già avvenuta. In pratica possono ancora usufruire di Quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi) coloro che avevano maturato entro 31 dicembre del 2021 i requisiti richiesti dalla legge.  Possono ancora accedere a Quota 102 (64 anni + 38 di contributi) coloro che avevano già maturato i requisiti al 31 dicembre del 2022. 

Pensione anticipata

Resta confermata la pensione anticipata, strumento in vigore già da molti anni che permette di uscire dal lavoro solo grazie ai requisiti contributivi. Questa forma non prevede novità: 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

 

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