Sulla Gazzetta ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, recante: ”Modifica del saggio di interesse legale”.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1284 c.c., il Ministero del tesoro, con proprio decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Il decreto in esame ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 c.c. è fissata allo 0.1 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.
Si segnala che il suddetto tasso d’interesse legale è valido per la determinazione degli interessi dovuti dal contribuente per la regolarizzazione, tramite l’istituto del ravvedimento operoso, delle omissioni e/o delle irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi in materia fiscale.