Tax credit vacanze – Modalità di applicazione e beneficiari

Tax credit vacanze – Modalità di applicazione e beneficiari

 

 

 

Come noto, per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed&breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Con il provvedimento del 17 giugno 2020 l’Agenzia delle entrate ha fornito le modalità di applicazione delle disposizioni in materia del suddetto credito, di seguito illustrate.

Soggetti beneficiari

Il credito in esame potrà essere richiesto dai nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Il credito è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di.

  • 500 euro per ogni nucleo familiare;
  • 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
  • 150 euro per quelli composti da una sola persona.

ISEE/Dichiarazione sostitutiva unica

Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.

Qualora il nucleo familiare abbia subito delle variazioni nel numero dei componenti rispetto a quelli presenti nella DSU ordinaria in corso di validità, prima di procedere a richiedere il tax credit vacanze, è opportuno presentare una nuova DSU ordinaria relativa agli attuali componenti del nucleo, per aggiornare l’indicatore ISEE e l’elenco dei componenti del nucleo.

Se la situazione economica dei componenti del nucleo familiare è significativamente variata rispetto alla situazione rappresentata nella DSU ordinaria, è possibile presentare una nuova DSU per il calcolo dell’ISEE corrente: l’indicatore può, infatti, essere aggiornato prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato (ultimi 12 mesi o 2 mesi).

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) può essere compilata on line utilizzando il servizio dell’INPS.

In questo caso occorre essere muniti di PIN dispositivo o SPID oppure può essere compilata e trasmessa attraverso i CAF.

Dal 2020 è possibile presentare la dichiarazione ISEE anche nella modalità precompilata: la DSU precompilata conterrà dati autodichiarati dal cittadino e altri precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS; il servizio è disponibile sul sito dell’INPS.

Condizioni per poter usufruire del tax credit vacanze

Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

  1. le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
  2. il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  3. il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Modalità di accesso

Il tax credit vacanze sarà erogato in formato digitale. La richiesta dell’agevolazione deve essere presentata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare esclusivamente mediante l’app IO, resa disponibile da PagoPA, e non può essere delegata a soggetti terzi, estranei al nucleo familiare.

L’app IO sarà accessibile tramite SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la Carta di identità elettronica (CIE).

La richiesta delle credenziali SPID può essere fatta online rivolgendosi a uno dei seguenti provider del servizio: Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste, Register, Sielte, Tim.

La scelta dell’identity provider è libera.

Alcuni di questi (come Poste Italiane, Infocert o Tim) consentono di ottenere le credenziali SPID gratuitamente.

Per richiederle bisognerà avere a disposizione:

  • un indirizzo e-mail;
  • il numero di telefono del cellulare usato normalmente;
  • un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno);
  • la tessera sanitaria con il codice fiscale.

I documenti richiesti dovranno essere fotografati o scansionati durante la registrazione e allegati al form da compilare. Nel caso in cui la richiesta di accesso all’agevolazione sia stata accolta, non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente al medesimo nucleo familiare.

Modalità di fruizione dello sconto e della detrazione

Il tax credit vacanze in esame è fruibile:

– nella misura dell’80% sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore;

– il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene fatturato il soggiorno (con fattura elettronica o documento commerciale).

Le strutture turistiche ricettive ospitanti, attraverso un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile con diverse modalità di autenticazione (mediante l’identità SPID, le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia stessa, la Carta Nazionale dei Servizi o le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento dell’Agenzia delle entrate), dopo aver verificare lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile, dovranno confermare, a sistema, l’applicazione dello sconto.

A decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore recupera lo sconto effettuato mediante un credito d’imposta di pari importo fruibile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.

Non si applicano il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro (art. 1, comma 53, L. n. 244/2007) né il limite generale di compensabilità (art. 34, L. n. 388/2000) elevato, per il 2020, dal decreto” Rilancio” da 700.000 a un milione di euro.

A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle cessioni illustrate di seguito nell’apposito paragrafo successivo, pena lo scarto del modello F24.

Con successiva ed apposita risoluzione dell’Agenzia delle entrate sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

Cessione del credito

In alternativa all’utilizzo in compensazione, sempre a decorrere dal giorno successivo alla conferma dello sconto, il credito d’imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari, attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile mediante l’identità SPID, le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate, la Carta Nazionale dei Servizi o le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

I cessionari utilizzano il credito d’imposta esclusivamente in compensazione con le stesse modalità previste per il soggetto cedente, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la medesima piattaforma di cui al periodo precedente.

Nel caso si accerti la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato e l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

Ulteriori disposizioni

Le modalità e i termini di effettuazione degli scambi informativi previsti dal presente provvedimento sono regolati da specifici accordi tra i soggetti coinvolti (Agenzia delle entrate, INPS e PagoPA S.p.A.). In relazione al provvedimento in esame è stato acquisito il parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

 

Aggiornamento 25 giugno 2020

Si ricorda che:

– il fornitore deve confermare l’applicazione dello sconto tramite un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

– a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore recupera il relativo importo come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24;

– il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24;

– in alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto dai fornitori, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

Per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, l’Agenzia delle entrate ha istituito il seguente codice tributo:

  • “6915” denominato “BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed & breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Il codice tributo “6915” è operativo a decorrere dal 1° luglio 2020 (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 33 del 25 giugno 2020).

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