Acconto IVA 2020: versamento e casi di rinvio del termine

Acconto IVA 2020: versamento e casi di rinvio del termine

 

L’acconto IVA deve essere versato entro il 28 dicembre 2020 (essendo il 27 dicembre di domenica) solo se l’importo è uguale o superiore a € 103,29, con il mod. F24 utilizzando i seguenti codici tributi:

  • “6013” per i contribuenti mensili, periodo di riferimento “2020”;
  • “6035” per i contribuenti trimestrali, periodo di riferimento “2020”.

La somma dovuta non può essere rateizzata.

Si segnala che per i contribuenti trimestrali non occorre aggiungere gli interessi dell’1%.

Il versamento va effettuato con le modalità telematiche direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Rinvio dei termini per l’anno 2020

Sono sospesi i termini in scadenza nel mese dicembre 2020, ivi compreso il versamento dell’acconto IVA (art. 2, D.L. n. 157/2020, il cd. decreto “Ristori quater”) per i seguenti contribuenti:

  • esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 157/2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
  • esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019;
  • esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • esercenti le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute;
  • che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al D.L. n. 149/2020 ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute.

I versamenti sospesi possono essere effettuati:

  • in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
  • mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
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