Chiarimenti INPS sulla sospensione dei versamenti previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020
L’Inps, con circolare n. 145 del 14 dicembre c.a., fornisce indicazioni in merito alla sospensione, prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 157/2020 dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020.
In particolare, sono sospesi i termini, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, che scadono nel mese di dicembre 2020 per:
- i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (art. 2, c. 1, D.L. n. 157/2020);
- i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione sopra riportati che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato. (art. 2, c. 2, D.L. n. 157/2020);
- i soggetti di seguito riportati, a prescindere dal possesso dei requisiti concernenti l’ammontare dei ricavi e la riduzione del fatturato (art. 2, c. 3, D.L. n. 157/2020)
a) soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020. I codici ATECO che identificano le attività economiche, riconducibili ai soggetti interessati dalla sospensione in esame, sono riportati nell’Allegato n. 1 della circolare;
b) soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione (Allegato n. 2 della circolare) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. zone arancioni e rosse);
c) soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al D.L. n. 149/2020 (Allegato n. 3 della circolare) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge n. 149/2020 (c.d. zone rosse);
d) soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator (Allegato n. 4 della circolare) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge n. 149/2020 (c.d. zone rosse).
Le aziende private con dipendenti possono usufruire delle sospensioni dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali individuate alle lettere B, C e D sopra descritte, in relazione ai relativi dipendenti che operano nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’emergenza.
Gli ambiti territoriali individuati, alla data del 26 novembre 2020, dalle relative ordinanze del Ministro della Salute, sono:
zone arancioni: Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Puglia e Sicilia;
zone rosse: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano.
Le variazioni intervenute successivamente alla data del 26 novembre 2020, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non hanno effetti per l’applicazione della sospensione contributiva in argomento.
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.