Avvisi di accertamento esecutivi – Chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5 del 20 marzo 2020

Con la circolare in esame l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulla sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento esecutivi, in particolare in merito a quanto previsto dal recente D.L. n. 18/2020, il c.d. decreto “Cura Italia” .

Di seguito si illustrano i chiarimenti contenuti nella circolare in esame.

Per la sospensione dei termini per il versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, la circolare in esame richiama l’art. 29, D.L. n. 78/2010, in base al quale il contribuente destinatario di un accertamento esecutivo può decidere entro il termine di presentazione del ricorso, cioè entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto, se:

• effettuare il pagamento prestando acquiescenza all’atto stesso, usufruendo della riduzione delle sanzioni e rinunciando all’impugnazione oppure

• proporre ricorso in Commissione tributaria versando gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio.

Il contribuente può, anche, presentare anche istanza di accertamento con adesione o può definire le sole sanzioni e impugnare.

Decorso il termine per l’impugnazione, l’avviso di accertamento diventa titolo esecutivo e, trascorsi ulteriori trenta giorni, in caso di mancato pagamento o impugnazione, la riscossione delle somme dovute è affidata ad un agente della riscossione. Il decreto D.L. n. 18/2020 sopra citato dispone la sospensione del termine per la notifica del ricorso in primo grado alle Commissioni tributarie dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020.

Di conseguenza, la suddetta sospensione del termine per ricorrere comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi dovuti contenuti nell’avviso di accertamento. In sintesi, per gli avvisi di accertamento esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo 2020, resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile 2020: per esempio, per un atto notificato il 10 febbraio 2020, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi scadere il 18 maggio 2020.

Per gli avvisi notificati nel suddetto intervallo temporale, l’inizio del decorso del termine per ricorrere, nonché del termine per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione: per esempio, per un atto notificato il 10 marzo 2020, il termine ordinario di sessanta giorni per la presentazione del ricorso e per il pagamento decorre dal 16 aprile 2020.

Pertanto, in base alle considerazioni sopra descritte, agli avvisi di accertamento emessi ai sensi del citato art. 29, D.L. n. 78/2010 non si applica la sospensione dei termini per il versamento prevista dall’art. 68 del citato D.L. n. 18/2020, relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione. In particolare, il citato art. 68, D.L. n. 18/2020 ha disposto che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli art. 29 e 30, D.L. n. 78/2010 (per un esame completo vedi ns. Fisco news n. 25/2020).

Sulla base delle considerazioni di ordine sistematico sopra evidenziate, nonché anche in base al contesto della disposizione volta a disciplinare uniformemente la sospensione dei termini dei versamenti dovuti all’agente della riscossione, la sospensione del termine per i versamenti derivanti dagli avvisi previsti dall’art. 29, D.L. n. 78 del 2010, cui fa riferimento il citato art. 68, D. L. n. 18/2020, va riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati.

Non è, infatti, immediatamente individuabile un termine di versamento degli importi in carico all’agente della riscossione a cui applicare la sospensione disposta dal citato art. 68, D.L. n. 18/2020, la quale, in relazione agli accertamenti esecutivi, si intende riferita ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato. La circolare in esame evidenzia che una diversa lettura della disposizione, che ricomprenda nella sospensione fino al 31 maggio 2020 anche il termine di versamento degli importi dovuti a seguito della notifica dell’avviso di accertamento esecutivo da parte dell’Agenzia delle entrate, sarebbe incompatibile con quanto previsto dal citato art. 29, D. L. n. 78/2010, che collega il termine per il versamento al termine per la proposizione del ricorso, che è sospeso invece fino al 15 aprile 2020.

 

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