Decreto Legge “Cura Italia”: Sintesi per gli Agenti di Commercio

 

Nel trasmettervi il testo ufficiale del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, anche detto Decreto “Cura Italia” (CLICCA QUI PER SCARICARLO), elenchiamo di seguito alcuni articoli che riteniamo possano essere di interesse per gli agenti di commercio, compresi coloro che sono organizzati con dipendenti. In giallo gli articoli principali.

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Articolo 19 – Norme trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa è possibile richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) o di accesso all’assegno ordinario (FIS)per un periodo massimo di nove settimane con causale COVID-19. L’assegno ordinario del FIS è esteso ai datori di lavoro con più di 5 dipendenti con possibilità di pagamento diretto.

Articolo 20 – Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende già in CIGS

Per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, è prevista la possibilità di presentare domanda di trattamento ordinario.

Articolo 21 – Assegno ordinario per i datori di lavoro con assegni di solidarietà in corso

Per le aziende iscritte al FIS che hanno già in corso un assegno di solidarietà, è prevista la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario.

Articolo 22 – Cassa integrazione in deroga

Le Regioni possono riconoscere, previo accordo con le organizzazioni sindacali (solo per imprese con più di 5 dipendenti), trattamenti CIGD fino a nove settimane per i datori di lavoro che occupano da 1 a 5 dipendenti e per le imprese commerciali e agenzie di viaggi con più di 50 dipendenti. Sono esclusi i datori di lavoro domestico. È previsto il pagamento diretto.

 

 

SOSTEGNO A IMPRESE, LAVORATORI E PORFESSIONISTI

Articolo 23 – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

I lavoratori dipendenti e autonomi possono fruire, per i figli fino a 12 anni, di un congedo per un periodo di quindici giorni con indennità a carico INPS pari al 50% della retribuzione. La fruizione del congedo è riconosciuta ad uno solo dei genitori per nucleo familiare. Diritto dei genitori di assentarsi per i figli da 12 a 16 anni senza retribuzione e senza indennità. In alternativa bonus di € 600 per servizi di baby sitting.

Articolo 24 – Estensione permessi retribuiti legge 104

La disposizione prevede la possibilità di incrementare fino ad ulteriori dodici giornate (15 in totale) il numero dei giorni di permesso mensile retribuito per le mensilità di marzo e aprile 2020.

Articolo 26 – Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori

Viene equiparato il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare ai periodi di malattia. Necessario comunque il certificato medico di malattia rilasciato dal medico curante. Sono validi quelli rilasciati precedentemente. Il periodo non è utile ai fini della computabilità del periodo di comporto.

Articolo 28 – Indennità lavoratori autonomi iscritti AGO – IMPORTANTE (*)

È riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo in favore dei lavoratori autonomi iscritti all’AGO (gestioni speciali) e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

(*) Riguardo a tale misura, rispetto alla quale, da una prima lettura, sembrerebbero poter essere esclusi gli agenti e rappresentanti di commercio, Fnaarc, unitamente alle principali organizzazioni sindacali della categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Ugl-terziario, UilTucs, Usarci), ha posto al Presidente del Consiglio e al Ministro del Lavoro opportuna richiesta di chiarimento, sottolineando l’importanza che la categoria, già in difficoltà, vi possa accedere.

Articolo 34 – Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, sono sospesi i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.

Articolo 44 – Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza

Sostegno al reddito attraverso l’erogazione di una indennità per lavoratori dipendenti, autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività.

I criteri di priorità, le modalità di attribuzione e le quote limite di questa indennità saranno definiti con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 46 – Sospensione termini dei licenziamenti

Per 60 giorni è precluso l’avvio delle procedure collettive e sono sospese quelle attualmente avviate. Per lo stesso periodo non è consentito risolvere il rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (cd. licenziamenti economici).

 

 

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’

Articolo 49 – Fondo di garanzia PMI L.662/1996

Incremento di dotazione Fondo di Garanzia per le PMI per 1,5/MLD di euro Tra le principali misure, si prevede per un arco di tempo di 9 mesi:

– la gratuità della garanzia del Fondo;

– l’innalzamento dell’importo massimo garantito, nel rispetto della disciplina UE, da 2,5 a € 5/MLN;

– rimodulazione degli importi di copertura per gli interventi di garanzia diretta (80%) e per gli interventi di riassicurazione (Confidi, 90%);

– l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, sotto determinate condizioni; – pur rimanendo escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi della disciplina UE, per le altre imprese l’accesso alla garanzia del Fondo è determinata senza riferimento al c.d. modulo andamentale;

– l’allungamento automatico della garanzia del Fondo nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, anche già concessa dagli intermediari finanziatori;

– la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000;

– possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese;

– possibilità di estendere anche a soggetti privati la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI;

– viene sospesa la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie;

– sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Articolo 54 – Fondo solidarietà mutui “prima casa”

Consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà e con estensione, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

L’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;

Articolo 55 – Sostegno finanziario alle imprese

Incentivazione della cessione di crediti deteriorati sia di natura commerciale sia di finanziamento, con la possibilità di trasformarli in credito d’imposta.

Articolo 56 – Sostegno finanziario alle piccole e medie imprese

Moratoria straordinaria volta ad aiutare specificamente le microimprese e le piccole e medie imprese che alla data di entrata in vigore del decreto hanno in corso prestiti o linee di credito già messe a disposizione da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti la misura dispone che:

  1. a) le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
  2. b) a restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data;
  3. c) il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020.

La misura si rivolge specificamente alle micro e PMI che – a condizione che non presentino esposizioni classificate in “deteriorato” – hanno subito gli effetti dell’epidemia: a questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

 

 

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

Articolo 62 – Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale) che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Alle attività ̀ d’impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 2 milioni di euro sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

  1. a) relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale
  2. b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
  3. c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Per le attività nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza e limitatamente all’IVA da versare nel citato periodo, si applica la sospensione dei termini di versamento a prescindere dal volume dei ricavi.

I sopravvisti versamenti sospesi devono essere fatti o con pagamento in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o con pagamento in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Gli agenti di commercio, senza lavoratori dipendenti e con ricavi inferiori a 400.000 euro, possono chiedere al committente sostituto di imposta di non operare le ritenute sui compensi corrisposti dal 17 al 31 marzo 2020 (art. 25 e 25bis del DPR n. 600/1973); al versamento delle ritenute provvederanno autonomamente gli stessi sostituiti (agenti di commercio) con versamento unico entro maggio o con 5 rate mensili da maggio.

Articolo 63 – Premio ai lavoratori dipendenti

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro.

Articolo 64 – Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.

Articolo 68 – Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

Sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle e avvisi di accertamento che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, che devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Sarà nostra premura aggiornarvi su qualsiasi novità e informazione utili. In particolare rispetto all’art. 28 (Indennità lavoratori autonomi) per il quale abbiamo formalmente richiesto chiarimenti al Presidente del Consiglio e al Ministro del lavoro (CLICCA QUI PER LEGGERE IL COMUNICATO)

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