Bonus INPS marzo – Gestione domande respinte e riesame d’ufficio indennità marzo 2020

Bonus INPS marzo – Gestione domande respinte e riesame d’ufficio indennità marzo 2020

 

Con riferimento alle indennità di marzo 2020, l’Istituto ha comunicato la conclusione della prima fase di gestione delle domande e l’erogazione delle indennità per le posizioni che hanno superato tutti i controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati consolidati presenti negli archivi Inps.
Gli esiti delle domande, e le motivazioni del rigetto, sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata Servizio “Indennità 600 euro” alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN.

Domande respinte

In assenza dei requisiti previsti, le richieste di indennità risultano respinte e per tali domande non è ammesso il ricorso amministrativo, ma solo il ricorso di natura giudiziaria. Il riesame amministrativo da parte della Struttura territoriale INPS, è previsto nel caso di evidente errore/disallineamento nelle banche dati.
Nel caso, invece, di dati previdenziali alimentati sia dalle gestioni INPS che da Enti esterni (come, ad esempio, le Casse previdenziali private) e dunque di verifiche effettuate su dati amministrativi non ancora aggiornati, viene inviato un “preavviso di reiezione”, attraverso cui l’interessato può fornire un supplemento di istruttoria per l’eventuale accoglimento della domanda.

 

Riesami amministrativi

Solo in caso di ricezione del preavviso di reiezione, il lavoratore o il Patronato possono presentare istanza di riesame, al fine di una verifica da parte dell’Inps.
Il supplemento dell’istruttoria può essere trasmesso entro il 21 giugno 2020 ovvero entro 20 giorni dalla conoscenza della reiezione, attraverso i seguenti canali:

  • il link “Esiti”, che consente di allegare i documenti richiesti per il riesame;
  • casella di posta elettronica istituita per ogni Struttura territoriale INPS: [email protected]

Qualora l’interessato non provveda al supplemento nei suddetti termini, la domanda sarà definitivamente respinta.
L’Istituto precisa, comunque, che anche nel caso di respinte senza supplemento d’istruttoria è possibile approvare la domanda qualora emerga, anche a seguito di documentazione utile prodotta attraverso la casella istituzionale, che il provvedimento di diniego sia errato. Anche in tale caso, la documentazione aggiuntiva potrà essere trasmessa entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva.

Rinuncia e Variazione IBAN

Il soggetto titolare del PIN (cittadino o Patronato), attraverso la funzione “Visualizza esiti”, ha la possibilità di variare l’IBAN ovvero rinunciare definitivamente al pagamento del bonus. Pertanto, qualora la domanda di indennità sia stata presentata per il tramite del Patronato, l’interessato dovrà rivolgersi a quest’ultimo per apportare le modifiche in argomento.
Nel caso di rinuncia al bonus per il quale sia stato già disposto il pagamento, il soggetto interessato potrà restituire la somma, attraverso lo storno del bonifico verso la Banca d’Italia (Banca emittente il bonifico) sull’IBANIT42E010000323500000000INPS con la necessaria specificazione del CRO dell’originario bonifico, comunicandone gli esiti alla Struttura territoriale competente.

Riesame d’ufficio

L’Inps segala che, per effetto di alcuni chiarimenti intervenuti e di modifiche alle disposizioni del Decreto Cura Italia, sono stati effettuati riesami d’ufficio con particolare riguardo alle casistiche di seguito descritte:

  • domande dei lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali, che per carenza del requisito della qualifica di stagionale nelle denunce mensili Uniemens, è stata respinta la richiesta.
    Il requisito sarà ora individuato, in alternativa alla denuncia Uniemens, nella comunicazione Unilav.
    A tal fine verranno prese in considerazione anche le comunicazioni obbligatorie inviate per RETTIFICA dell’informazione di STAGIONALE:SI entro la data del 23 febbraio 2020.
  • titolari di assegno ordinario di invalidità, la cui domanda sia stata respinta per titolarità di pensione nel mese di marzo, in ottemperanza al Decreto Cura Italia. Si ricorda, infatti, che il Decreto Rilancio ha eliminato tale incompatibilità.
  • domande che erano state presentate erroneamente per una categoria di appartenenza sbagliata e per le quali il riesame ha determinato l’accoglimento nella categoria corretta.

 

 

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