Decreto Agosto: Sospensione dei termini dei versamenti fiscali e contributivi anche per gli agenti di commercio
Il c.d. “Decreto Agosto” ha previsto la facoltà di rateizzare ulteriormente i versamenti fiscali e contributivi nonché il pagamento delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta che, per effetto del precedente Decreto Rilancio, sono stati entrambi differiti al 16 settembre.
Come noto, infatti, il c.d. “Decreto Rilancio” ha unificato e differito appunto al 16 settembre 2020, il termine per effettuare i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020, in un’unica soluzione o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data (16 settembre 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il nuovo “Decreto Agosto”, in concreto, prevede per tutti i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi la possibilità di eseguire i versamenti che riguardavano i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione.
LA PRIMA RATEIZZAZIONE DEL 50% SENZA INTERESSI
Questo 50% può essere versato, in alternativa:
- in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
IL RESTANTE 50% FINO AD UN MASSIMO DI 24 RATE MENSILI
Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Tali modalità e termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.
RESTA COMUNQUE APPLICABILE IL PRECEDENTE PIANO DI RATEIZZAZIONE
In alternativa resta applicabile il precedente piano di rateizzazione, secondo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi.
- in unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
- oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 settembre 2020.
I REQUISITI PER I SOGGETTI BENEFICIARI
Si ricorda che per poter usufruire di tale proroga, in base a quanto prevedeva il precedente “Decreto Rilancio”, si rende necessario dimostrare una delle due seguenti condizioni
- un calo di fatturato relativo al Marzo 2020 rispetto al Marzo 2019 e di Aprile 2020 rispetto ad Aprile 2019
- di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni;
- di almeno il 50% sopra tale soglia;
- di essere soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019.