Indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale: gli agenti di commercio tra i beneficiari

Dal 1° gennaio 2019 l’indennizzo a favore dei commercianti che cessano definitivamente la propria attività economica diviene una misura strutturale, cioè senza più una data di scadenza (a differenza del passato).  

Ne dà notizia l’Inps con la Circolare numero 77/2019 con la quale l’Istituto disciplina il provvedimento contenuto nella legge di bilancio per il 2019.

L’indennizzo INPS consentirà a chi chiude la propria attività di beneficiare di un assegno mensile pari al trattamento pensionistico minimo previsto per gli iscritti alla gestione speciale commercianti che per il 2019 corrisponde ad un importo lordo di 513,01€.

Ricordiamo che la misura verrà finanziata con un incremento dell’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione commercianti INPS: a decorrere dal 1° gennaio 2019 è stata infatti ripristinata la contribuzione aggiuntiva pari allo 0,09%.

Destinatari

Tra i beneficiari, gli agenti e rappresentanti di commercio, di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, ma non i loro coadiutori.

Da segnalare che restano esclusi dall’indennizzo, tra gli altri, gli esercenti attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla legge n. 204/1985 quale, ad esempio, quella svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.

Requisiti soggettivi

Per conseguire l’indennizzo occorre al momento della domanda amministrativa: 

1) avere compiuto 62 anni di età, se uomo, o 57 anni di età, se donna; 

2) essere iscritto, al momento della cessazione dell’attività, per almeno cinque anni anche non continuativi, come titolare o coadiutore, nella gestione speciale commercianti Inps

3) aver cessato definitivamente l’attività commerciale

In particolare, la cessazione dell’attività deve essere avvenuta a partire dal 1° gennaio 2019 (sono esclusi, quindi, i soggetti che abbiano chiuso l’attività tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018) e che questa deve essere definitiva;

Il titolare dell’attività, inoltre, deve avere effettuato la cancellazione dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo – REA

Decorrenza

Il beneficio decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in caso di accertamento positivo dei prescritti requisiti di legge fermo restando che non può essere anteriore al 1° febbraio 2019, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge di bilancio per il 2019.

Durata

L’indennizzo spetta sino al raggiungimento dell’età di vecchiaia (cioè sino al compimento dei 67 anni) ancorché il titolare non abbia il requisito contributivo per il pensionamento (di regola 20 anni) ed a prescindere dalla presentazione della domanda di pensione.

Cumulo con attività lavorativa

Da notare inoltre che il beneficiario non deve svolgere alcuna attività lavorativa (né dipendente, né autonoma né occasionale ai sensi dell’articolo 54 del DL 50/2017) né al momento della domanda di indennizzo né successivamente alla decorrenza del trattamento. La violazione di questo obbligo comporta la decadenza dalla prestazione con impossibilità, pertanto, di ripristinare l’erogazione dell’indennizzo una volta rimossa la causa ostativa.

Non costituisce causa di incompatibilità la qualifica di “socio accomandante” di una società in accomandita semplice.

Come richiedere l’indennizzo 

La domanda deve essere presentata telematicamente tramite il Sito Inps, direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall’Istituto, SPID o Carta Nazionale dei Servizi) utilizzando il servizio “Domanda Indennità commercianti” oppure per il tramite dei Patronati o degli altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS o, in alternativa, tramite il Contact Center INPS.

Fnaarc Milano mette a disposizione degli associati un servizio gratuito per la richiesta dell’indennizzo. Per informazioni contattare i nostri uffici allo 02.7645191

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