Modello 730 precompilato 2017 – Invio dei dati all’Anagrafe Tributaria da parte degli operatori

Informiamo che a decorrere dal 31 gennaio e fino al 28 febbraio, gli operatori dei settori interessati dovranno inviare all’Anagrafe Tributaria i dati relativi alle spese 2016 che confluiranno nel Modello 730 precompilato 2017.
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono attivi i canali telematici attraverso i quali gli operatori dovranno trasmettere i predetti dati.

Si tratta, in particolare, dell’invio delle informazioni relative a:

  • contratti e premi assicurativi;
  • interessi passivi per contratti di mutuo;
  • spese universitarie;
  • rimborsi delle spese sanitarie ed universitarie;
  • contributi versati alle forme pensionistiche complementari;
  • spese di ristrutturazione o risparmio energetico sulle parti comuni del condominio.

Come procedere all’invio

Le comunicazioni dovranno essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 28 febbraio, esclusivamente attraverso i canali telematici.

In particolare, le assicurazioni dovranno servirsi della piattaforma “Sid” (“Sistema di interscambio dati”), mentre gli altri operatori dovranno utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline, anche tramite intermediari abilitati.
Per la corretta trasmissione è necessario fare uso delle applicazioni informatiche di controllo e di predisposizione dei file messe a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

Da quest’anno i moduli di controllo sono già installati all’interno della piattaforma “Desktop Telematico”, per le applicazioni Entratel e File Internet, quindi non sarà necessario alcun aggiornamento, poiché il modulo di controllo si aggiornerà automaticamente all’interno della piattaforma nel momento in cui questa verrà avviata.

Le diverse tipologie di invio

Gli operatori potranno effettuare tre tipi di invio:

  • “ordinario”, ma non necessariamente unico, dal momento che alle informazioni contenute in una prima comunicazione possono esserne aggiunte altre, trasmettendo successivi invii ordinari;
  • “sostitutivo”, in cui le informazioni inserite si sostituiranno a quelle precedentemente inviate;
  • “di annullamento”, con il quale si chiede di eliminare una comunicazione ordinaria o sostitutiva trasmessa. Nel caso si annulli una comunicazione sostitutiva, il sistema cancellerà i dati della sostitutiva senza ripristinare quelli originari sostituiti.

In caso di scarto dell’intera comunicazione inviata, si dovrà effettuare un nuovo invio ordinario entro il 28 febbraio o, se più favorevole, entro cinque giorni dalla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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