Oggi è l’ultimo giorno per versare le imposte e le ritenute al fisco

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Ultimo giorno per mettersi in regola con i versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 21 agosto 2017.

Scade infatti il 20 settembre la possibilità di godere della maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (il cosiddetto ‘Ravvedimento breve’).

CHI DEVE VERSARE – Il promemoria dato dallo ‘Scadenzario Fiscale’ del sito dell’Agenzia delle Entrate ricorda che tra i contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi ci sono dipendenti e pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali.

E ancora: imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio; lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali; società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati; società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società.

Ma anche istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie; Enti che non svolgono attività commerciali e organi e amministrazioni dello Stato.

COME FARLO – Attraverso il ‘Modello F24′ con modalità telematiche, in modo diretto (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato.

SENZA PARTITA IVA – Per coloro che non sono titolari di partita Iva sarà possibile effettuare il versamento con ‘Modello F24′ cartaceo presso banche, Poste e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore.

L’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre, sempre secondo quanto riportato sul sito, che i sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo.

I CODICI TRIBUTO

1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef

1990 – Interessi sul ravvedimento – Ires

1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva

1993 – Interessi sul ravvedimento – Irap

1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale regionale

1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’Irpef – Autotassazione – art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997

4061 – Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 – SANZIONE

4062 – Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 – INTERESSI

4063 – Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 – SANZIONE

4064 – Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 – INTERESSI

4065 – Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 – SANZIONE

4066 – Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 – INTERESSI

8901 – Sanzione pecuniaria Irpef

8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef

8904 – Sanzione pecuniaria Iva

8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta

8907 – Sanzione pecuniaria Irap

8918 – Sanzione pecuniaria Ires

8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef

fonte: Adnkronos

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