Regime per cassa – Disciplina IRPEF ed IRAP

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 11 del 13 aprile 2017, recante: “Nuovo regime di determinazione del reddito per le “imprese minori” – Disciplina IRPEF ed IRAP”.

Si ricorda che la legge di bilancio 2017 ha modificato le regole di determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP per le imprese minori in contabilità semplificata, mirando a introdurre un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa, con decorrenza dal periodo di imposta 2017.

Con la circolare in esame l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul nuovo regime di determinazione del reddito per le “imprese minori”.

Soggetti interessati

L’Agenzia delle Entrate evidenzia che le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017 non hanno mutato l’ambito soggettivo di applicazione del regime di determinazione del reddito riservato alle imprese minori.

Quest’ultimo è, infatti, il regime naturale dei soggetti in contabilità semplificata, sempreché non optino per la tenuta della contabilità ordinaria.

Qualora i ricavi non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono ammessi alla contabilità semplificata, a partire dall’anno successivo, i seguenti soggetti:

  • persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR;
  • imprese familiari e aziende coniugali;
  • società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
  • società di armamento e le società di fatto;
  • enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata.

Modalità di determinazione del reddito

L’Agenzia delle entrate ritiene che il regime di determinazione del reddito delineato dal nuovo articolo 66, TUIR non sia un regime di cassa “puro”, bensì un regime “misto” cassa – competenza.

Infatti, col nuovo regime, si deroga al criterio della competenza per i ricavi percepiti e le spese sostenute, ferme restando le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.

Inoltre, ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori, non assumono più rilevanza le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata, sia infrannuale che ultrannuale, e titoli.

Per le componenti che concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di cassa, il reddito delle imprese minori è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi effettivamente percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese effettivamente sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Per le operazioni da cui derivano componenti positivi e negativi di reddito, che concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa, assumono rilevanza anche gli eventuali versamenti effettuati o i corrispettivi ricevuti a titolo di acconto.

Per le transazioni poste in essere con strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, al fine di individuare il momento in cui i ricavi e i proventi si considerano percepiti e le spese sostenute, l’Agenzia delle entrate precisa che:

  • per gli assegni bancari o circolari, i ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute nel momento in cui avviene la materiale consegna dell’assegno dall’emittente al ricevente;
  • per i bonifici, invece, i ricavi si considerano percepiti quando la somma di denaro può essere effettivamente utilizzata (alla cd. “data disponibile”), mentre le spese si considerano sostenute quando la somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell’imprenditore;
  • per la carta di credito/debito, i ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.

Per le componenti che concorrono alla formazione del reddito secondo il “criterio di competenza”, la nuova disciplina richiama per alcuni componenti di redditi, che mal si conciliano con il criterio di cassa, la specifica disciplina prevista dal TUIR, rendendo di fatto operante per tali componenti il criterio di competenza.

Resta, in ogni caso, ferma l’applicazione del pro rata di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi, previsto dall’art. 109, comma 5, TUIR in caso di ricavi esenti, e delle norme generali sulle valutazioni, previste dall’art. 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8, TUIR, nonché la non concorrenza alla formazione del reddito dei proventi e oneri indicati all’art. 91, TUIR.

Con riferimento ai componenti positivi, concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza:

  • i ricavi da assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, che rilevano, ai fini della formazione del reddito, nel periodo di imposta in cui è avvenuta l’assegnazione o la destinazione in esame;
  • i proventi derivanti da immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (c.d. immobili patrimoniali);
  • le plusvalenze e sopravvenienze attive; concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito, secondo il criterio di cassa, le sopravvenienze attive derivanti dallo storno o integrazione di componenti negativi o positivi che hanno concorso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa.

Diversamente, per i regimi di determinazione della base imponibile, che prevedono la forfettizzazione del reddito mediante l’applicazione di un coefficiente di redditività sui ricavi “conseguiti”, come ad esempio per le attività di agriturismo, i ricavi sui quali applicare il coefficiente di redditività si considerano “conseguiti” in osservanza del criterio di cassa.

Per quanto attiene ai componenti negativi, sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri previsti dal TUIR:

  • le minusvalenze e sopravvenienze passive; concorrono alla determinazione del reddito, secondo il criterio di cassa, le sopravvenienze passive derivanti dallo storno o integrazione di componenti positivi o negativi che hanno concorso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa;
  • le quote di ammortamento di beni materiali, anche ad uso promiscuo, e immateriali e canoni di leasing; le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili, pur nei limiti dell’art. 102, co. 6, TUIR, secondo il criterio di cassa, mentre i canoni di leasing sono deducibili in capo alle imprese minori a norma dell’art. 102, co. 7, TUIR. Quindi, anche il maxi-canone di leasing deve essere dedotto per competenza, essendo in tal caso irrilevante il momento del pagamento;
  • le perdite di beni strumentali e perdite su crediti;
  • gli accantonamenti di quiescenza e previdenza;
  • le spese per prestazioni di lavoro;
  • gli oneri di utilità sociale;
  • le spese relative a più esercizi; il criterio di competenza per la deducibilità di siffatte spese opera unicamente nel caso in cui le stesse abbiano natura pluriennale (ad esempio, costi di impianto, spese di sviluppo e altri costi simili che soddisfano la definizione generale di onere pluriennale). Diversamente, nel caso in cui tali spese siano deducibili interamente nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, rileva, ai fini della corretta imputazione temporale del componente negativo, il criterio di cassa. Pertanto, le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta in cui è avvenuto il pagamento, fermi restando per queste ultime i limiti di deducibilità previsti dall’articolo 108, comma 2, TUIR;
  • gli oneri fiscali e contributivi;
  • gli interessi di mora.

Non sono deducibili dal reddito delle imprese minori, per effetto dell’espresso rinvio operato dall’articolo 66 del TUIR, i seguenti componenti negativi:

  • le spese ed altri componenti negativi relativi a immobili patrimoniali (art. 90, comma 2, TUIR);
  • gli accantonamenti, diversi da quelli indicati nell’art. 105, TUIR;
  • la remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all’articolo 2554 c.c. allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

Le regole per il cambio di regime

Nell’ipotesi del cambio di regime, la nuova disciplina prevede che i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

Tale disciplina è volta ad evitare che il passaggio da un regime di competenza a un regime ispirato alla cassa possa determinare anomalie in termini di doppia tassazione/deduzione ovvero nessuna tassazione/deduzione di alcuni componenti di reddito.

Pertanto, ove un componente reddituale, per il quale sia mutato il criterio di imputazione temporale in occasione del cambio di regime, abbia già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza”, lo stesso non concorrerà alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di “destinazione”.

Così, ad esempio, i ricavi di vendita di beni consegnati nel 2016, il cui corrispettivo è stato incassato nel 2017, o i ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2016, con compenso incassato nel 2017, che correttamente hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2016, non costituiranno ricavi imponibili nel 2017. Analogamente, l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2016 e il pagamento nel 2017, ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016 e, quindi, non potrà essere dedotto nel 2017.

Allo stesso modo, i componenti reddituali, per i quali è mutato il criterio di imputazione temporale in occasione del cambio di regime, che non hanno concorso alla determinazione del reddito, in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza”, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, anche se non si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di “destinazione”.

Così, ad esempio, in sede di prima applicazione del nuovo regime o di transito dal regime di contabilità ordinaria al regime di contabilità semplificata, i ricavi di vendita di beni, consegnati nel 2017, il cui corrispettivo è già stato incassato nel 2016, o i ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2017, con compenso già incassato nel 2016, che correttamente non hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2016, costituiranno ricavi imponibili nel 2017.

In tal caso, per individuare la corretta imputazione temporale di tali componenti è necessario far riferimento alla consegna dei beni o all’ultimazione del servizio.

Analogamente, l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2017 con pagamento anticipato nel 2016, non ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016 e, quindi, potrà essere dedotto nel 2017, all’atto della avvenuta consegna.

In senso analogo, nel caso in cui siano stati corrisposti acconti, fiscalmente irrilevanti nel regime di provenienza, gli stessi concorrono a formare il reddito nel periodo di imposta in cui si realizzano i presupposti di imputazione temporale previsti dal regime di provenienza.

Così, ad esempio, se un’impresa in contabilità semplificata ha sottoscritto un contratto per una prestazione di servizi la cui ultimazione è prevista per il 2018 e ha pagato un acconto pari al 10 per cento del corrispettivo pattuito nel 2016, è di tutta evidenza che, nel periodo di imposta 2016, a norma del previgente articolo 66, TUIR, l’acconto pagato è stato fiscalmente irrilevante. Pertanto, l’impresa potrà dedurre l’intero corrispettivo della prestazione ricevuta all’atto dell’ultimazione della stessa (nell’esempio nel 2018).

Per la gestione delle rimanenza, la nuova disciplina, nel dettare le regole per il primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime delle imprese minori, prevede che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente, secondo il principio della competenza, siano portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime.

A tale riguardo, attesa la formulazione letterale della norma che fa riferimento genericamente alle “rimanenze finali”, le stesse comprendono sia le rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale, che quelle di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, oltre che quelle relative alle rimanenze dei titoli.

Ai soli fini dell’individuazione dei presupposti della disciplina sulle società in perdita sistematica, laddove il primo periodo d’imposta di applicazione del regime di cassa costituisce uno di quelli compresi nel c.d. periodo di osservazione, il relativo risultato fiscale deve essere considerato senza tener conto del componente negativo derivante dalla deduzione integrale del valore delle rimanenze finali del periodo precedente.

Nel caso di passaggio dal nuovo regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria, in linea generale, le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto e, quindi, dedotto nel corso dell’applicazione delle regole del regime di cassa, non dovranno assumere rilevanza come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dal regime semplificato, in deroga alle ordinarie regole di competenza previste dal TUIR.

Diversamente, qualora con riferimento alle merci in rimanenza non sia stato effettuato il relativo pagamento, le stesse rileveranno come esistenze iniziali e si applicheranno le ordinarie regole di competenza previste dal Tuir.

Modalità di determinazione della base imponibile IRAP

A decorrere dal periodo d’imposta 2017, per le società di persone e per le imprese individuali in regime di contabilità semplificata, il valore della produzione netta è determinato applicando i medesimi criteri di imputazione temporale “improntati alla cassa” previsti dall’articolo 66, TUIR, ai fini dell’imposta sul reddito.

Al fine di regolare il passaggio dal regime di competenza a quello di cassa e viceversa, anche ai fini IRAP, sono state previste le seguenti disposizioni di transizione:

  • per il primo anno di adozione del nuovo regime, la base imponibile dell’IRAP deve essere ridotta dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso al calcolo del valore della produzione netta nell’esercizio precedente, secondo il principio della competenza;
  • i ricavi, i compensi e le spese che hanno concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato prima del passaggio al nuovo regime, non assumono rilevanza nella determinazione della base imponibile ai fini dell’IRAP, degli esercizi successivi.

Nuovi adempimenti contabili

Per i nuovi adempimenti contabili è previsto l’obbligo per le imprese minori di istituire appositi registri ai fini delle imposte sul reddito, dove annotare rispettivamente i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti (nuovo art. 18, D.P.R. n. 600/1973).

In particolare, con riferimento alla registrazione dei ricavi, deve essere annotato, cronologicamente, per ciascun incasso:

  • il relativo importo;
  • le generalità, l’indirizzo e il Comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento. Tale obbligo può essere assolto anche con la sola indicazione del codice fiscale del cliente;
  • gli estremi della fattura o di altro documento emesso; il relativo obbligo può essere assolto, quando non è obbligatoria ai fini IVA l’emissione della fattura, con l’annotazione del documento contabile che certifica l’operazione effettuata (ad esempio, anche il documento che comprovi l’effettuazione della prestazione per le operazioni non considerate ai fini Iva cessioni di beni ovvero prestazioni di servizi).

Con riferimento, invece, alla registrazione dei costi, devono essere annotati cronologicamente quelli effettivamente sostenuti nell’esercizio e, per ciascuna spesa, devono essere forniti:

  • le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza del soggetto che riceve il pagamento (anche in tal caso, l’obbligo si ritiene assolto con l’indicazione del codice fiscale del soggetto che riceve il pagamento);
  • gli estremi della fattura o di altro documento ricevuto, che comprovi l’avvenuto pagamento quando non è obbligatoria ai fini IVA l’emissione della fattura.

Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni dal momento in cui l’operazione assume rilevanza, cioè dall’incasso del ricavo o dal pagamento della spesa (art. 22, D.P.R. n.60071973).

I componenti positivi e negativi diversi da quelli che concorrono alla determinazione del reddito con il criterio di cassa devono essere annotati nei registri stessi, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I soggetti che sono esonerati dall’emissione della fattura, se non a richiesta del cliente (commercianti al minuto e soggetti ad essi equiparati, che certificano i corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale) possono adottare il regime di cassa, integrando il registro dei corrispettivi ed il registro degli acquisti, secondo quanto disposto dall’art. 18, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, in particolare con l’annotazione per massa dei mancati incassi dei corrispettivi e dei mancati pagamenti degli acquisti, per assolvere gli obblighi di registrazione previsti dal nuovo regime di cassa.

L’importo dei corrispettivi al netto dell’IVA oggetto di scorporo concorrerà alla determinazione del reddito, tenendo conto di quanto effettivamente incassato.

Per esigenze di controllo nel registro dei corrispettivi devono essere indicate le generalità e gli importi dei soggetti debitori ai quali si riferiscono i mancati pagamenti i quali, poi, devono essere poi annotati entro 60 giorni dalla data dell’effettivo incasso, indicando le generalità del soggetto che ha effettuato il pagamento.

Come per il passato, i registri tenuti ai fini IVA possono sostituire i registri cronologici degli incassi e dei pagamenti laddove siano annotate separatamente le operazioni non soggette ad IVA.

Secondo l’Agenzia, è necessario, tuttavia, conciliare dette disposizioni con le esigenze del regime di cassa, con la conseguenza che la registrazione di una fattura di acquisto, seppur propedeutica ai fini IVA all’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta (esperibile, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto), dovrà essere, comunque, eseguita entro sessanta giorni dal suo pagamento, al fine di poter dare rilevanza alla spesa nel corretto periodo di imputazione.

Resta fermo che l’eventuale mancata registrazione della fattura di acquisto entro detto termine non pregiudica comunque l’esercizio del diritto a detrazione nel termine più ampio previsto dall’art. 19, D.P.R. n. 633/1972.

La registrazione della fattura di acquisto, oltre il termine dei sessanta giorni dall’avvenuto pagamento, non determina, inoltre, l’indeducibilità del costo, laddove la registrazione sia, in ogni caso, eseguita nell’esercizio in corso.

Per le altre operazioni:

  • i componenti positivi o negativi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa secondo il principio di cassa, ma non considerate né cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini IVA, devono essere registrate entro 60 giorni dal momento in cui si considera rilevante l’operazione, ossia dalla data dell’avvenuto incasso o pagamento;
  • i componenti positivi e negativi che non concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa (ad esempio gli ammortamenti, le spese per il personale dipendente), devono essere annotati nei registri IVA entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Al fine di raccordare i criteri di registrazione delle operazioni soggette ad IVA con le regole di determinazione del reddito per cassa, la nuova disciplina prevede che nel registro IVA siano annotati cronologicamente anche gli incassi e i pagamenti.

Regimi speciali ai fini IVA

I soggetti che applicano il regime del margine per la vendita di beni usati, oggetti d’arte, oggetti di antiquariato o da collezione, nonché le agenzie di viaggio emettono fattura senza separata indicazione dell’imposta.

In tali casi, l’IVA dovuta viene calcolata in un momento successivo a quello di emissione della fattura, in base alle regole proprie di ciascun regime.

I suddetti soggetti, laddove non siano in grado di determinare l’ammontare dei mancati incassi e pagamenti al netto dell’Iva, per poter applicare i criteri di determinazione del reddito secondo il principio di cassa, devono esercitare l’opzione  in base alla quale l’incasso o pagamento si presume avvenuto all’atto della registrazione del documento contabile nei registri IVA, cosicché sarà possibile conciliare, senza difficoltà, la disciplina di determinazione dell’IVA con le esigenze dettate dal regime per cassa.

Per i soggetti non obbligati alla tenuta dei registri IVA, i soggetti che esercitano un’attività per la quale l’IVA è assolta a monte da chi intraprende l’iniziativa economica (c.d. IVA monofase) , quali, ad esempio, i tabaccai o distributori e i rivenditori di prodotti editoriali, e che, conseguentemente, sono esonerati dagli adempimenti formali relativi alla fatturazione, registrazione, liquidazione, certificazione dei corrispettivi, ecc., non essendo obbligati alla tenuta dei registri IVA, devono registrare gli incassi e i pagamenti negli appositi registri previsti dall’art. 18, co.1, D.P.R. n.600/1973.

Tali soggetti possono continuare ad annotare gli incassi e i pagamenti con le modalità fino ad ora in uso (in un apposito registro l’ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese), senza, quindi, l’indicazione degli elementi contemplati dall’attuale art. 18, co.2, D.P.R. n. 600/1973.

Con riferimento alla rilevazione degli aggi e dei compensi spettanti ai soggetti in contabilità semplificata, che effettuano attività di cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonché di gestione del lotto, delle lotterie e di servizi di incasso delle tasse automobilistiche e delle tasse di concessione governativa o attività analoghe, continua ad applicarsi quanto disposto dal decreto 8 febbraio 2011, ai sensi del quale gli aggi e i compensi possono essere rilevati contabilmente in un’unica registrazione riassuntiva, relativa a tutte le operazioni svolte nell’anno, distinti per tipologia, fornitore ovvero gestore informatico.

La registrazione unica degli aggi e dei compensi, comunque nominati e percepiti da tali soggetti, è eseguita entro il 31 gennaio dell’anno successivo con riferimento alle operazioni poste in essere nel periodo contabile precedente e, tenuto conto del principio di determinazione del reddito per cassa, costituiscono ricavo con riferimento al periodo di imposta chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente.

Opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti

E’ consentito al contribuente, che ha scelto di utilizzare i soli registri IVA, di non effettuare a fine anno le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti, esercitando una specifica opzione, vincolante per almeno un triennio, in base alla quale il ricavo si intende incassato e il pagamento effettuato alla data di registrazione del documento contabile.

Resta fermo l’obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA, con le modalità sopra descritte.

L’opzione in esame è, tuttavia, esclusa per i soggetti che effettuano operazioni fuori campo IVA e che non sono tenuti agli adempimenti contabili ai fini IVA, come ad esempio i soggetti residenti nei comuni di Livigno e Campione d’Italia, considerati ai fini IVA territori “extra UE”.

L’ingresso nel regime non è subordinato ad una manifestazione di volontà del contribuente.

I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad anno, non superiore ai limiti stabiliti per l’applicazione del regime, possono per il primo anno tenere la contabilità semplificata, senza invio di alcuna comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Possono accedere al regime in esame anche i soggetti il cui regime naturale è quello forfetario: il regime effettivamente prescelto (regime semplificato delle imprese minori o, in alternativa, il regime di contabilità ordinaria) si evincerà dalla sua concreta applicazione.

L’uscita dal regime di cassa, invece, avviene per superamento dei limiti imposti per l’applicazione del regime ovvero per l’esercizio dell’opzione per il regime ordinario.

L’opzione per la contabilità ordinaria, con vincolo triennale, ha effetto dall’inizio del periodo di imposta nel corso del quale la scelta è effettuata fino a quando non è revocata e si esercita per comportamento concludente, dandone comunicazione con il quadro VO della dichiarazione IVA.

Coloro i quali nel 2016 hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, possono revocare, dal 1° gennaio 2017, la scelta effettuata e accedere al regime in parola.

Coloro che, invece, intendono continuare ad applicare il regime di contabilità ordinaria non devono effettuare alcuna opzione, intendendosi tacitamente rinnovata per un anno.

Peraltro, tenuto conto che i chiarimenti relativi al regime semplificato sono resi in corso d’anno, coloro che per il 2017 hanno tacitamente rinnovato l’opzione per la contabilità ordinaria, possono revocare nel 2018 la scelta operata per applicare il regime semplificato.

In base agli stessi presupposti, coloro che hanno optato per il regime semplificato, pur avendo i requisiti per applicare il regime forfetario, possono revocare la scelta effettuata e applicare il regime forfetario dal 1° gennaio 2017.

Cordiali saluti.

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